Art. 7.
(Promozione degli scambi nazionali e internazionali tra gruppi bandistici).

      1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro degli affari esteri, promuove programmi concernenti scambi di bande musicali con analoghe formazioni straniere, in particolare europee, al fine di incentivare la conoscenza reciproca della cultura musicale bandistica.
      2. Una percentuale non superiore al 10 per cento delle risorse del Fondo è destinata alla promozione e al sostegno di iniziative pubbliche e di attività culturali di scambio che coinvolgano gruppi bandistici provenienti da diverse aree o regioni italiane nonché da Stati esteri.